23 May 2013

Statuto

STATUTO

Osservatorio Nazionale sulle Nuove Dipendenze (APS)

 

Titolo I : Disposizioni generali

 

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita un’Associazione di promozione sociale denominata Osservatorio Nazionale sulle Nuove Dipendenze – Associazione di Promozione Sociale”, con sede in Sanremo (IM) Piazza Borea D’Olmo n. 33 (18038).

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l’Associazione dovrà utilizzare la locuzione “organizzazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”.

 

Art. 2 – Statuto e regolamento

L’Associazione Osservatorio Nazionale sulle Nuove Dipendenze APS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’ente.

 

Art. 3 – Modifiche dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati.

 

Art. 4 – Finalità dell’associazione

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l’Associazione ha per oggetto:

1) lo studio e l’analisi delle Nuove Dipendenze Patologiche ed  i fenomeni ad esse correlati, con particolare riferimento  a comportamenti e relazioni disfunzionali e problematici riferiti a oggetti, attività, stili di vita, gestione del tempo, consumi, difficoltà relazionali, rapporto con la realtà e con il mondo;

2) la promozione e lo sviluppo culturale  e professionale degli individui  e dei gruppi in tema di Nuove Dipendenze Patologiche.

Per il perseguimento dello scopo, l’Associazione intende attuare una serie di attività quali:

-  creare e gestire un portale internet detto “Osservatorio Nuove Dipendenze”;

- raccogliere e divulgare informazioni inerenti le Nuove Dipendenze sia verso gli utenti che verso gli addetti ai lavori;

- promuovere ed attuare attività editoriali di divulgazione e monitoraggio di pubblica utilità sociale allo scopo di informare, sensibilizzare, prevenire l’abuso;

- raccogliere e conservare libri, cataloghi, quadri e stampe, documenti audiovisivi, e più in generale materiale multimediale inerente l’oggetto sociale;

- promuovere una nuova posizione culturale nei confronti delle Nuove Dipendenze mediante la realizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, manifestazioni, esposizioni, raccolte straordinarie;

- pubblicare  testi divulgativi per la formazione di volontari;

-  offrire consulenza legale, psicologica e assistenza a coloro che sono state vittime di abuso, disagio, violenza o maltrattamento;

-  Promuovere il coordinamento di eventuali altre organizzazioni di volontariato o altro genere con finalità medesime impegnate su attività analoghe per la tutela dei minori.

ovvero

L’Associazione ha per oggetto:

-  Lo studio e l’analisi delle Nuove Dipendenze Patologiche ed  i fenomeni ad esse correlati oltre alla promozione e lo sviluppo culturale  e professionale degli individui  e dei gruppi in tema di Nuove Dipendenze Patologiche mediante la raccolta e divulgazione di informazioni, l’organizzazione di corsi e seminari di formazione o di aggiornamento nel settore delle Nuove Dipendenze;

L’Associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al conseguimento dei propri scopi, nonché compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia attinenti al medesimo.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività ad esse strettamente connesse o accessorie.

 

Titolo II: Associati

 

Art. 5 – Ammissione

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo e che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l’attività che si propone di svolgere all’interno dell’Associazione.

L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

 

Art. 6 – Diritti

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e, se maggiori d’età, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e per l’approvazione del bilancio.

Gli aderenti hanno diritto solo ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel Regolamento interno.

 

Art. 7 – Doveri

Gli associati devono svolgere l’attività in favore dell’Associazione senza fini di lucro e sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Associativi.

Gli associati devono versare il contributo iniziale e la quota associativa annuale.

 

Art. 8 – Esclusione

L’associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Titolo III: Organi

 

Art. 9 – Indicazione

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente;

5) il Segretario;

6) il Tesoriere.

 

Art. 10 – Composizione dell’assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

 

Art. 11 – Convocazione

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso da spedirsi, a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) al domicilio di ciascun associato, almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Nell’avviso devono essere indicati l’ora, il giorno ed il luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

 

Art. 12 – Validità dell’assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

 

Art. 13 – Votazioni

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia le delibere concernenti la modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

 

Art. 14 – Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un Segretario nominato dall’Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L’avviso di convocazione viene spedito a mezzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) o fax all’indirizzo di ciascun Consigliere con un preavviso di almeno sette giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata  almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 16 – Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;

- delibera sulle richieste di adesione all’Associazione e sull’esclusione dei soci;

- determina l’importo della quota associativa annuale;

- esegue le deliberazioni dell’Assemblea;

- cura l’ amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

- programma l’attività dell’Associazione.

 

Art. 17 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

In caso di cessazione della carica o di dimissioni di uno dei componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile ricorrere a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

In caso di Cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Consigliere più anziano fino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 18 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta, all’uopo convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

-  rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- redige e conserva i libri dell’Associazione;

- coordina l’attività dell’Associazione.

 

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione è anche il Segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare ha il compito di:

Coadiuvare il Presidente e l’intero Consiglio nelle attività di documentazione e nelle attività di tipo operativo e logistico;

Redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci, firmandoli con il Presidente;

Tenere aggiornato l’elenco dei Soci;

Assicurare un’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

 

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio,riferendone ad essi. In particolare ha il compito di:

curare ogni aspetto economico dell’Associazione;

curare la gestione della cassa e tenerne la contabilità;

effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione;

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

 

Art. 21 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

 

Titolo IV: Risorse economiche

 

Art. 22 – I beni

L’Associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

 

Art. 23 – Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 24 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche, nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’ente.

 

Art. 25- Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell’Associazione, a qualunque causa dovuta, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Titolo V: Il bilancio

 

Art. 26- Bilancio consuntivo e preventivo

Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Titolo VI: Dipendenti e collaboratori

 

Art. 27- Dipendenti

L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti delle esigenze dell’associazione

L’assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Art. 28- Collaboratori

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali. In caso di particolare necessità può avvalersi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti delle esigenze associative.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

 

Titolo VII: Responsabilità e scioglimento

 

Art. 29- Responsabilità

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

 

Art. 30- Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con  D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Titolo VIII: Disposizioni finali

 

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alla L.383/2000 ed alle norme speciali vigenti in materia di APS.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Sanremo, lì 1 luglio 2011

 

Marina Viglino

Mauro Ozenda

Laura Bissolotti